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Aggiornamento ADR 2019

ADR 2019: quali novità per il trasporto di merci pericolose?

 Come di consueto a due anni di distanza dall’ultima modifica anche nel 2019 la disciplina sull’ADR ha subito alcune modifiche: fra queste le più significative riguardano le responsabilità del trasportatore la nomina del consulente per la sicurezza la classificazione di pericolo degli oggetti contenenti merci pericolose le batterie e le materie con codici cisterna con il segno (+).

La nuova normativa entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno sarà pienamente efficace a partire dal 1° luglio al termine del periodo transitorio.
Vediamo più nel dettaglio le modifiche più rilevanti.

L’apparato definitorio
Nel capitolo 1.2.1 dell’European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road sono state aggiunte le definizioni di:

bombola sovra-stampata (bombola destinata al trasporto di Gpl con una capacità in acqua non superiore a 13 litri costituita da una bombola interna d’acciaio saldato rivestito con una custodia protettiva sovrastampata in materia plastica alveolare che non è rimovibile ed è attaccata alla superficie esterna della parete della bombola d’acciaio);

diametro (per i serbatoi delle cisterne):il diametro interno del serbatoio;

è stata aggiornata la definizione di cisterna chiusa ermeticamente (quelle non è equipaggiate con valvole di sicurezza dischi di rottura o altri simili dispositivi di sicurezza o con valvole di depressione; oppure equipaggiate con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura conformemente ma non è equipaggiata con valvole di depressione).

Consulente per la sicurezza

Il nuovo ADR ha previsto l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto “consulente ADR” che deve essere nominato ai sensi del capitolo 1.8.3.1 da tutte le aziende che eseguono operazioni di carico riempimento scarico imballaggio e/o trasporto di merci pericolose) a tutte le aziende che eseguono esclusivamente spedizione di merci pericolose e che quindi si identificano esclusivamente come mittenti.
Questa modifica comporta nei fatti centralizza la figura dello speditore: di conseguenza tutte le aziende che agiscono esclusivamente come mittenti e che hanno sub-appaltato le operazioni carico scarico imballaggio e riempimento dovranno attivarsi per nominare i propri consulenti ADR.
In ogni caso per effetto della misura transitoria (1.6.1.44) gli speditori avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per nominare un consulente.

Responsabilità del trasportatore

In relazione alla responsabilità del trasportatore il paragrafo 1.4.2.2.2 è stato modificato nel senso che il trasportatore oltre a confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori [nel caso del 1.4.2.2.1(a) (b) (e) e (f)] può confidare anche su quello che è certificato nel “certificato di riempimento del container/veicolo” fornito conformemente al 5.4.2. [nel caso del 1.4.2.2.1 (c)].

Classificazione di pericolo delle materie corrosive e degli oggetti contenenti merci pericolose

La sezione 2.2.8 – relativa alle materie corrosive e in particolare alla classificazione delle miscele – è stata modificata: l’approccio alla classificazione e all’assegnazione dei gruppi di imballaggio viene ora suddiviso in livelli e dipende dalla quantità di informazioni disponibili per la miscela in esame per le miscele simili e/o per i suoi componenti.
In particolare è stato introdotto il capitolo 2.2.8.1.6 che descrive i Metodi alternativi per l’assegnazione del gruppo di imballaggio alle miscele – Approccio graduale: fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5) viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l’approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).
Nel contempo:

è stato soppresso il testo generico della sottosezione 1.1.3.1 (“le disposizioni dell’ADR non si applicano ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nel presente Allegato e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto”);

sono stati inseriti nuovi numeri Onu relativi agli oggetti contenenti merci pericolose la cui classificazione è riportata nella nuova sezione 2.1.5 (nella quale per “oggetto” si intende un macchinario un apparecchio o altro dispositivo contenente una o più merci pericolose o loro residui che sono parte integrante dell’oggetto necessarie al suo funzionamento e che non possono essere rimosse ai fini del trasporto) sezione che non si applica agli oggetti per i quali esiste già una designazione ufficiale per il trasporto più specifica e alle merci pericolose della classe 1 classe 6.2 classe 7 o al materiale radioattivo contenuto negli oggetti.

Disposizioni particolari per materie con codici cisterna con il segno (+)

Le materie e gruppi di materie per le quali il segno “(+)” compare dopo il codice cisterna nella colonna (12) della tabella A del capitolo 3.2 sono sottoposte a disposizioni particolari: l’uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie è autorizzato soltanto se questo è specificato nel certificato di approvazione del tipo.

Trasporto di materie pericolose con controllo della temperatura

Rispetto alla versione precedente sono state inserite nuove disposizioni relative alle disposizioni speciali applicabili al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1 perossidi organici della classe 5.2 e sostanze stabilizzate mediante controllo della temperatura (diverse dalle sostanze autoreattive e dai perossidi organici).
Si ricorda che:

la “temperatura di controllo” è la temperatura massima alla quale la materia può essere trasportata in modo sicuro

la temperatura di emergenza” è quella alla quale devono essere implementate le procedure di emergenza in caso di deficienza del sistema di controllo.

Modifiche per l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6

Le modifiche dell’ADR 2019 hanno riguardato anche l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6 e riguardano la migliore spiegazione di alcuni aspetti della gestione dell’esenzione per unità di trasporto fra i quali:

la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto;

il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi senza gli imballaggi.

La “nuova” gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose

Più formali le modifiche riguardanti la gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose dal momento che viene eleminata l’esenzione generale di cui al cap. 1.1.3.1 lettera b) che esentava le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi a patto di prendere adatti provvedimenti per impedire ogni fuoriuscita.
Tuttavia tale esenzione è stata ripresa all’interno della nuova disposizione speciale 672 applicabile al numero UN 3363 subordinandola ad alcune condizioni di imballaggio sicuro del macchinario/apparato o di protezione delle merci pericolose in esso contenute.

Pile e batterie al litio

Novità anche in materia di pile e batterie al litio sicuramente uno dei settori più toccati negli anni dalle modifiche normative.
Oltre all’istituzione del numero UN 3536 (pile al litio installate in mezzi di trasporto) nel nuovo ADR sono state introdotte indicazioni specifiche per le batterie al litio contenenti sia celle al litio metallico che celle al litio ionico: ai sensi della nuova disposizione speciale n. 387 dovranno essere attribuiti a seconda dei casi:

  • il numero ONU 3090 pile al litio metallico o
  • il numero ONU 3091 pile al litio metallico contenute in/imballate con un dispositivo.
  • Le ulteriori novità riguardano i requisiti previsti dal cap. 2.2.9.1.7 dell’ADR per le batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile agli ioni di litio.

Sono infatti state aggiunte le voci di seguito elencate:

  • le celle ricaricabili al litio ionico possono essere caricate solo dalle celle metalliche primarie;
  • le celle devono essere progettate in modo da escludere la possibilità di sovraccarica;
  • la batteria è stata testata come una batteria al litio primaria;
  • i componenti delle celle costituenti la batteria devono essere del tipo che ha superato i test del Manual of Test and Criteria parte III sez. 38.3.

Lo staff della ICP S.r.l è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Non esiti a contattare le nostre sedi di:

Valenzano (BA)Telefono: +39.080.9697060 –Fax: +39.080.9692092
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FONTE: https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/adr-2019-trasporto-merci-pericolose/

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