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F-GAS novità 2019

Nuovo decreto F-Gas

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Quali novità principali?

Il nuovo D.P.R. introduce alcune novità di seguito sono riportate le principali.

Nuove attività

La prima è l’estensione del campo di applicazione anche alle seguenti attività non presenti nel precedente D.P.R.:

  • attività (quali controllo perdite recupero f-gas installazione riparazione manutenzione assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero  apparecchiature fisse di refrigerazione  condizionamento d’aria e pompe di calore fisse;
  • attività (quali controllo perdite recupero f-gas installazione riparazione manutenzione assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
  • attività (quali installazione riparazione manutenzione assistenza smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;

Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Obblighi

Tutti gli operatori di settore (venditori frigoristi installatori e manutentori) quindi dovranno inviare esclusivamente per via telematica i dati relativi alle vendite di f-gas delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza manutenzione installazione riparazione e smantellamento delle stesse  entro 30 giorni dalla data di intervento. Andando a vedere più nello specifico l’obbligo di comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019 (dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per i seguenti soggetti:

  • le imprese che forniscono f-gas indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata compresa la modalità di vendita a distanza dovranno comunicare alla Banca dati all’atto della vendita e per via telematica le quantità la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o qualora queste non siano soggette a certificazione delle persone fisiche;
  • le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata compresa la modalità di vendita a distanza dovranno comunicare alla Banca dati all’atto della vendita e per via telematica la tipologia di apparecchiatura il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata o in alternativa se l’acquirente coincide con l’impresa certificata il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata dovrà trasmettere il numero del certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione nel caso in cui egli offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta.

L’obbligo decorre invece dal 24 settembre 2019 (dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

  • installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione di condizionamento d’aria pompe di calore fisse apparecchiature fisse di protezione antincendio celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
  • interventi di controllo delle perdite di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature di cui al punto precedente già installate;
  • attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Che cosa comunicare

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento sono:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
  •  anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo di installazione;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo la manutenzione o la riparazione;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e ove del caso il numero di certificato se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo riparazione o manutenzione;
  • eventuali osservazioni.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati le imprese o le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente entro il mese di novembre alle Camere di Commercio competenti i diritti di segreteria previsti.

L’operatore che ha un controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature potrà inoltre verificare le informazioni relative alla proprie apparecchiature accedendo alla pagina riservata della Banca Dati e potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni caricate.

Lo staff della ICP S.r.l è a completa disposizione per ogni chiarimento in merito.

Fonte: https://www.ambientesicurezzanews.it/consulenza-ambientale/fgas-novita-2019-dichiarazione-comunicazione.php

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